Art. 2.
(Istituzione di fondi).

      1. Sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due fondi, l'uno di conto capitale, l'altro di parte corrente, destinati al finanziamento di interventi per lo sviluppo economico e territoriale del comune di Catanzaro.
      2. Il fondo di conto capitale è dotato di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e provvede al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 4 e 8.
      3. Il fondo di parte corrente è dotato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e provvede al finanziamento degli interventi in materia di lavoro e di benefìci alle imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, nei limiti degli aiuti

 

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consentiti dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità, europea, e successive modificazioni, e previa approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dall'anno 2010, i fondi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono alimentati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.